Con la sentenza n. 1442/2016 il Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, si è pronunciato in merito alla richiesta avanzata del mio periziando, sul mobbing subito a suo danno, dall'azienda presso la quale lavorava.
Nella sentenza viene riconosciuto il mobbing quale illecito civile perpetrato dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. emergendo di fatto una serie di condotte reiterate nel tempo di carattere persecutorio e "irragionevoli" e tali da causare un danno alla integrità psicofisica del ricorrente. Sono considerati di questa stessa natura, insulti, derisioni e danneggiamenti a cose personali reiterate da parte dei colleghi e generalmente finalizzate all'isolamento dello stesso.
Un ruolo importante emerge proprio nella sentenza, delle valutazione medico legale e delle osservazioni presentate attraverso la mia CTP. L'aspetto a mio giudizio estremamente interessante è la considerazione di come nel nesso di causalità in ambito psichiatrico-psicologico, tale correlazione non possa che essere fatta in considerazione di un esame delle circostanze vissute dal richiedente in eventuale concomitanza con l'insorgenza ed il perpetuarsi del distrurbo psicologico lamentato.
Nella sentenza inoltre si sottolinea come "eventuali tratti patologici o di disturbi di personalità preesistenti non devono necessariamente portare ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità diretto" ma al contrario, il nesso di causalità deve essere considerato come "apporto concasuale in considerazione della forte dignità eziologica che compete agli aspetti personologici del soggetto che ha subito le vicende avversative"